I VANTAGGI PER L'AVVOCATO
DEPOSITO RAPIDO
Tramite il deposito guidato online o la trasmissione via PEC (pec@pec.mediamo.it) del modulo precompilato.
FLESSIBILITÀ
Evita di perdere tempo, da noi il primo incontro di mediazione viene svolto il giorno che decidi tu!
PAGA IL CLIENTE
Presso la nostra sede è possibile pagare i diritti di segreteria direttamente al primo incontro in sede, e non dovrai anticipare somme per il tuo cliente.
PRATICHE ONLINE
Richiedi la password di accesso a Sfera e avrai sempre la possibilità di esaminare la documentazione online, consultare l’agenda e verificare in ogni
momento lo stato delle tue pratiche di mediazione.
NESSUNA SORPRESA
Prima di iniziare saprai con esattezza i costi della tua procedura
FORMAZIONE
Mediamo è attenta alla tua formazione: corsi e seminari, sia gratuiti sia a pagamento, ti aiuteranno a ottenere i crediti obbligatori necessari.
COLLABORATORI
Per risolvere tutti gli aspetti tecnici e pratici della tua mediazione, è possibile usufruire dell'assistenza di un Notaio o di un Consulente tecnico, convenzionati con l'Organismo, direttamente presso la nostra sede.
NUOVO TARIFFARIO FORENSE
Non dimenticare di visionare la tabella del nuovo tariffario forense (art. 18 e seguenti del DM. 55/2014), che ha previsto specifiche voci di compenso per l’attività stragiudiziale resa nell’ambito del procedimento di mediazione, oltre al rimborso delle spese sostenute.
TABELLA NUOVO TARIFFARIO FORENSE
VALORE DELLA LITE | FASE DI ATTIVAZIONE Partecipazione al primo incontro | FASE DI NEGOZIAZIONE Prosecuzione oltre al primo incontro | CONCILIAZIONE Raggiungimento dell'accordo | TOTALE Compenso dell'avvocato |
---|---|---|---|---|
Fino a € 1.100,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 180,00 | € 360,00 |
Da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 | € 270,00 | € 540,00 | € 810,00 | € 1.620,00 |
Da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 | € 420,00 | € 840,00 | € 1.260,00 | € 2.520,00 |
Da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 | € 510,00 | € 1.020,00 | € 1.530,00 | € 3.060,00 |
Da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 | € 960,00 | € 1.920,00 | € 2.880,00 | € 5.760,00 |
Da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 | € 1.305,00 | € 2.610,00 | € 3.915,00 | € 7.830,00 |
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DOMANDE FREQUENTI
È possibile depositare l’istanza presso la Segreteria dell’Organismo in via Manzoni, 16, Milano; tuttavia, al fine di avere una data certa di deposito, è possibile trasmettere l’istanza via pec (pec@pec.mediamo.it). La data certa può essere utile nel caso in cui sia necessario interrompere i termini di prescrizione o la decadenza o nel caso in cui controparte depositi un’istanza (per il medesimo caso) in un altro organismo di mediazione.
Sì, ma unitamente all’istanza dovrà depositare la fotocopia del documento di identità del cliente e il mandato alla mediazione sottoscritto dallo stesso che chiaramente indichi la facoltà di poter sottoscrivere l’istanza di mediazione e di depositarla.
Il modo più semplice e veloce per depositare molti documenti è caricarli con la procedura di deposito d’istanza online. Viceversa con il deposito via mail o pec è opportuno tener presente che molti providers hanno un limite massimo di dimensione del messaggio. In ogni caso, non è necessario trasmettere all’Organismo tutti i documenti con il deposito dell’istanza, ma, se necessario, in corso di mediazione è possibile produrre ulteriore documentazione. E’ ovviamente possibile depositare presso la Segreteria anche un fascicolo cartaceo.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo applica lo scaglione di riferimento sino al limite di euro 250.000,00. Le spese di avvio da versare saranno pari ad Euro 50,00 (Iva inclusa). Se all’esito del procedimento di mediazione risulti un valore diverso, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di avvio/adesione possono essere pagate, oltre che con bonifico, anche in contanti presso la Segreteria entro il giorno in cui si svolge il primo incontro preliminare. Anche le spese di mediazione, oltre che con bonifico e assegno, possono essere pagate in contanti sino al limite massimo di legge. Per il momento, non accettiamo pagamenti con bancomat e carta di credito, bollettino postale, carta di credito on line, paypal, postepay.
Quando vi sono più soggetti e rappresentano un unico centro d’interesse, si considerano come un’unica parte e sarà dovuta una sola indennità, sia per l’avvio della procedura che per le spese di mediazione (in caso di prosecuzione).
Dipende dal tipo di accordo che potenzialmente si potrebbe raggiungere in mediazione. La recente giurisprudenza prevede che l’avvocato possa anche sostituire ed assistere la parte agli incontri di mediazione, con una procura sostanziale, tuttavia in mediazione è sempre fortemente richiesta la presenza personale della parte. Nei casi in cui ciò non fosse possibile (es. clienti troppo anziani/malattia) il cliente potrà delegare un soggetto terzo a conoscenza dei fatti affinché lo stesso possa partecipare in sua vece.
Sì. Il mediatore, su richiesta congiunta delle parti o su espresso invito del Giudice che delega la mediazione, può formulare una “Proposta Conciliativa” per chiudere la controversia prima dell’avvio di ogni iniziativa giudiziale. La Proposta sarà comunicata per iscritto alle parti, le quali dovranno far pervenire all’Organismo (sempre per iscritto ed entro sette giorni) l’accettazione o il rifiuto della stessa. In mancanza di riscontro entro sette giorni la Proposta si intende rifiutata.
Sì, per usufruire del gratuito patrocinio è però necessario averne i requisiti e depositare l’ultima attestazione ISEE; non sarà sufficiente presentare solo l’autocertificazione del soggetto richiedente. Come chiarito dal Ministero della Giustizia, rispetto ai soggetti che si trovano nelle condizioni di gratuito patrocinio, gli Organismi di Mediazione sono tenuti a fornire il servizio gratuitamente, e nessuna somma sarà rimborsata dal Ministero.
No, il verbale di accordo in mediazione, che abbia i requisiti previsti dalla legge, è titolo esecutivo e non necessita della posizione della formula esecutiva affinché possa essere considerato tale.
Sì, si potrà procede all’impugnazione, ma solo mediante l’utilizzo degli strumenti di impugnativa negoziale ex artt. 1969-1976 c.c.
Sì, ma soltanto se il diritto alla risoluzione sia stato espressamente previsto nell’accordo transattivo, infatti, la risoluzione dell’accordo per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.